Le ESA propongono di eliminare l’obbligo di margine iniziale per le controparti sub‑€8bn su tutti i contratti OTC non compensati

L’European Banking Authority, l’European Insurance and Occupational Pensions Authority e l’European Securities and Markets Authority hanno pubblicato un rapporto finale proponendo di estendere l’esenzione dal margine iniziale sia ai contratti derivati OTC non compensati nuovi che esistenti per le controparti la cui esposizione è inferiore a €8 billion.

13 settembre 2026

Edificio Berlaymont, sede della Commissione europea a Bruxelles
JENNIFER JACQUEMART VIA WIKIMEDIA COMMONS (CC BY 4.0)

L'European Banking Authority (EBA), l'European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) e l'European Securities and Markets Authority (ESMA), insieme le European Supervisory Authorities (ESA), hanno pubblicato un rapporto finale su una bozza di Standard Tecnici Regolamentari il 3 August 2026, proponendo di modificare il Regolamento delegato (UE) 2016/2251 ed estendere l'esenzione dal margine iniziale sia ai contratti derivati over‑the‑counter (OTC) non compensati nuovi che esistenti per le controparti la cui esposizione è inferiore alla soglia di €8 billion.

Quadro attuale per i requisiti di margine bilaterale

Ai sensi del European Market Infrastructure Regulation (EMIR), le controparti che si trovano al di sotto della soglia di esposizione di €8 billion sono già esentate dallo scambio di margine iniziale sui contratti OTC non compensati nuovi. Tuttavia, le stesse controparti devono continuare a scambiare il margine iniziale sui contratti esistenti, una distinzione che genera un onere regolamentare diviso. Il comunicato stampa dell'ESMA datato 3 August 2026 conferma questo trattamento differenziato e osserva che il quadro attuale "exempt[s] from exchanging initial margin for new uncleared over‑the‑counter (OTC) derivative contracts but continue[s] to exchange initial margin for existing contracts."

Emendamento proposto e sua meccanica

Le modifiche in bozza mirano a semplificare il quadro del margine bilaterale rimuovendo l'obbligo di scambiare il margine iniziale per entrambi i contratti nuovi ed esistenti quando l'esposizione di una controparte è inferiore a €8 billion. Le ESA affermano che la modifica "simplify the bilateral margin framework for counterparties that are subject to initial margin requirements and that are below the €8 billion threshold for exchanging initial margin foreseen by EMIR."

In pratica, l'esenzione verrebbe estesa in modo uniforme, eliminando l'attuale asimmetria. La tabella seguente riassume il trattamento sotto il regime attuale e sotto l'emendamento proposto.

Trattamento attuale vs proposto del margine iniziale per le controparti sub‑€8bn
Tipo di contratto Quadro attuale Emendamento proposto
Contratti OTC non compensati nuovi Esente dallo scambio di margine iniziale L'esenzione rimane
Contratti OTC non compensati esistenti Il margine iniziale deve essere scambiato Esente dallo scambio di margine iniziale

Fonte: comunicato stampa ESMA, 3 August 2026.

Motivazione e impatto atteso

Le ESA giustificano l'emendamento su tre motivi. Primo, semplifica il quadro del margine bilaterale, riducendo la complessità operativa per gli operatori di mercato che si trovano al di sotto della soglia di €8 billion. Secondo, allinea il trattamento dell'UE con altre giurisdizioni che già applicano un'esenzione uniforme, un punto evidenziato nel comunicato stampa come "align[ing] EU treatment with other jurisdictions." Terzo, la modifica risponde a richieste esplicite degli operatori di mercato che cercano di ridurre l'onere normativo, come il rapporto osserva che le modifiche "aim to reduce regulatory burden."

Per le banche più piccole, le compagnie assicurative e i fondi pensione che negoziano derivati OTC non compensati, l'estensione dell'esenzione potrebbe tradursi in costi di gestione del collaterale più bassi e in una riduzione della necessità di impegno di margine intensivo di capitale. Eliminando l'obbligo di versare margine iniziale sui contratti legacy, le imprese possono liberare liquidità altrimenti vincolata in collaterale. Le ESA non quantificano i risparmi, ma la logica deriva direttamente dalla rimozione di un requisito di flusso di cassa obbligatorio.

Cronologia e passaggi procedurali

Il rapporto finale è stato presentato alla Commissione europea per l'approvazione il 3 August 2026. L'approvazione della Commissione è un prerequisito perché le modifiche diventino vincolanti dal punto di vista legale. Il comunicato stampa dell'ESMA non specifica una data target per l'adozione, né delinea il successivo calendario di attuazione. Di conseguenza, gli operatori di mercato devono attendere la decisione della Commissione prima di adeguare i loro processi di scambio del margine.

Domande aperte

Sebbene la proposta sia chiara sulla soglia e sull'ambito dell'esenzione, rimangono diversi dettagli irrisolti. La data esatta di entrata in vigore dell'emendamento, le disposizioni transitorie per i contratti esistenti e eventuali obblighi di segnalazione per le controparti non sono trattati nel pacchetto attuale. Inoltre, l'impatto sulle transazioni transfrontaliere che coinvolgono controparti non‑UE non è stato discusso.

Gli analisti dovrebbero quindi monitorare la tempistica dell'approvazione da parte della Commissione europea e eventuali specifiche tecniche accompagnatorie che possano chiarire questi punti.

Conclusione

In sintesi, le ESA hanno avanzato un emendamento concreto al Regolamento delegato (UE) 2016/2251 che estenderebbe l'esenzione dal margine iniziale di €8 billion sia ai contratti derivati OTC non compensati nuovi che esistenti. La misura è presentata come una semplificazione, un allineamento con la prassi internazionale e una risposta al feedback degli operatori di mercato. Finché la Commissione europea non approverà la proposta e non pubblicherà linee guida dettagliate di attuazione, la modifica rimane una proposta, ma segnala un chiaro spostamento normativo volto a ridurre l'onere per le controparti al di sotto della soglia.