I regolatori propongono di eliminare lo scambio di margine iniziale per le controparti inferiori a €8 miliardi su tutti i contratti OTC non compensati

L’Autorità bancaria europea, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni professionali e l’Autorità europea dei mercati finanziari hanno pubblicato un rapporto finale che propone di rimuovere l’obbligo di scambio di margine iniziale per le controparti al di sotto della soglia EMIR di €8 miliardi, estendendo l’esenzione sia ai derivati OTC non compensati nuovi che esistenti.

5 settembre 2026

Sede dell’Autorità europea dei mercati finanziari (ESMA) a Parigi
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L'Autorità bancaria europea (EBA), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni professionali (EIOPA) e l'Autorità europea dei mercati finanziari (ESMA) hanno pubblicato un rapporto finale il 3 agosto 2026 che propone di rimuovere l'obbligo per le controparti la cui esposizione è al di sotto della soglia di €8 miliardi prevista dal Regolamento europeo sulle infrastrutture di mercato (EMIR) di scambiare margine iniziale su qualsiasi contratto derivato OTC non compensato, sia il contratto sia nuovo sia già esistente.

Contesto del regime di margine EMIR

Da quando EMIR è entrato in vigore, il Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione europea ha richiesto alle controparti che superano una soglia di valore nozionale di €8 miliardi di versare margine iniziale per i derivati OTC non compensati. L'obiettivo è mitigare il rischio sistemico garantendo che le parti abbiano una partecipazione reale prima del regolamento di una operazione. Secondo le norme attuali, le controparti al di sotto della soglia sono esenti dal versare margine iniziale sui contratti appena stipulati, ma devono continuare a scambiare margine iniziale sui contratti già in essere prima dell'applicazione dell'esenzione.

Questa distinzione crea un sistema a due livelli: i grandi partecipanti al mercato affrontano un regime di margine bilaterale completo, mentre i partecipanti più piccoli beneficiano di un'esenzione parziale che li obbliga comunque a gestire il margine sui contratti legacy. La divisione è stata criticata per aver aumentato la complessità operativa, soprattutto per banche e assicuratori che gestiscono un portafoglio misto di contratti che superano la soglia.

Cosa cambia la proposta dell'ESA

Il rapporto dell'ESA, intitolato "Proposed amendments to bilateral margin requirements", afferma che le modifiche proposte mirano a semplificare il quadro del margine bilaterale per le controparti soggette a requisiti di margine iniziale e che si trovano al di sotto della soglia di €8 billion prevista da EMIR. In termini pratici, l'emendamento eliminerebbe l'obbligo di scambiare margine iniziale sia per i contratti nuovi sia per quelli esistenti per qualsiasi controparte la cui esposizione rimanga inferiore a €8 billion.

Gli elementi chiave della proposta sono riassunti nella tabella seguente.

Elementi fondamentali della proposta dell'ESA (fonte: comunicato stampa ESMA, 3 agosto 2026)
Elemento Dettaglio
Soglia €8 billion
Modifica proposta Eliminare lo scambio di margine iniziale per entrambi i contratti nuovi ed esistenti per le controparti al di sotto della soglia
Autorità coinvolte EBA, EIOPA, ESMA
Data di pubblicazione del rapporto 3 agosto 2026

La proposta quindi rimuove l'obbligo residuo di scambio di margine che attualmente si applica ai contratti legacy. Estendendo l'esenzione, le ESA sostengono che il quadro del margine bilaterale sarà più semplice e che i costi di conformità per i partecipanti di mercato più piccoli saranno ridotti.

Implicazioni per i partecipanti al mercato

Per le banche, le compagnie assicurative e i fondi pensione che si trovano al di sotto della soglia di valore nozionale di €8 billion, l'emendamento significherebbe un'esenzione uniforme su tutto il loro portafoglio di derivati OTC non compensati. Il beneficio operativo è evidente: è possibile applicare un unico processo di gestione del margine, senza la necessità di tracciare quali contratti siano "nuovi" e quali "esistenti".

Dal punto di vista della gestione del rischio, la modifica non altera i limiti di esposizione sottostanti che attivano il regime di margine completo. Le controparti che superano la soglia di €8 billion dovrebbero comunque versare margine iniziale su tutti i contratti, preservando il buffer di rischio sistemico che EMIR è stato concepito per creare.

I team di conformità normativa dovranno adeguare le politiche interne per riflettere la nuova definizione di "controparti esenti". La documentazione esistente che distingue tra contratti nuovi e legacy diventerà superflua. Le ESA non hanno fornito un calendario dettagliato di attuazione, quindi le imprese devono prepararsi a una transizione che potrebbe essere annunciata nei prossimi mesi.

Domande aperte e prossimi passi

Il comunicato stampa dell'ESA non specifica quando l'emendamento entrerà in vigore, né delinea i passaggi procedurali necessari perché la Commissione europea adotti la bozza di Standard Tecnici Regolamentari (RTS). Di conseguenza, i partecipanti al mercato dovrebbero monitorare i prossimi aggiornamenti legislativi dell'UE per la data esatta di entrata in vigore.

Un'altra area di incertezza è l'interazione con le pratiche di vigilanza nazionali. Sebbene le ESA coordinino la politica a livello dell'UE, i regolatori dei singoli Stati membri potrebbero avere ulteriori aspettative in termini di reporting o gestione del collaterale che potrebbero influire sull'applicazione pratica dell'esenzione.

Infine, la proposta non affronta la questione se l'esenzione sarà rivista periodicamente. Le parti interessate hanno chiesto alle ESA di chiarire se in futuro potrebbero essere previsti aggiustamenti della soglia di €8 billion, soprattutto se i valori nozionali a livello di mercato dovessero variare in modo significativo.

In sintesi, il rapporto finale dell'ESA del 3 agosto 2026 propone una chiara semplificazione: le controparti al di sotto della soglia EMIR di €8 billion non dovranno più scambiare margine iniziale su alcun contratto derivato OTC non compensato, sia il contratto sia nuovo sia già esistente. La misura intende alleviare gli oneri operativi preservando gli obiettivi di mitigazione del rischio del più ampio quadro EMIR. Fino a quando la Commissione europea finalizzerà gli RTS e pubblicherà una data di attuazione, le imprese dovrebbero prepararsi internamente al probabile cambiamento normativo e tenere sotto osservazione ulteriori indicazioni da parte di EBA, EIOPA e ESMA.